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Tribunale di Bologna > Giustificato motivo oggettivo
Data: 02/01/2001
Giudice: Pugliese
Tipo Provvedimento: Ordinanza
Numero Provvedimento: -
Parti: De Filippo / Lamborghini Automobili S.p.A. e Lamborghini Holding S.p.A.
LICENZIAMENTO PER SOPPRESSIONE DI MANSIONE ED ACCORPAMENTO DELLE STESSE ALLA CAPOGRUPPO – ILLEGITTIMITA’ – COLLEGAMENTO SOCIETARIO – RILEVANZA – PERICULUM IN MORA – SUSSISTENZA.


Una, dipendente inizialmente assunta come addetto stampa e successivamente adibita a mansioni di responsabile degli eventi e delle manifestazioni promozionali della nota casa automobilistica, veniva licenziata con la motivazione che la sua posizione lavorativa sarebbe stata soppressa a seguito di un processo di riorganizzazione «alla luce dell’accorpamento delle responsabilità gestionali relative ai saloni dell’Automobile e alle fiere di settore automobilistico a livello di capogruppo». Appena due anni prima era stata costituita una Holding e sottoscritto un accordo sindacale con cui era stato concordato che in caso di situazioni che, all’interno delle aziende del gruppo, avessero comportato eccedenza di personale, si sarebbe data priorità al riassorbimento con le società collegate. Il Giudice, riteneva «in base alle risultanze documentali (…) pienamente sussistente il collegamento societario rappresentato dalla ricorrente: anzi, le società del gruppo, che sino a qualche anno fa erano un’unica società, risultano controllate dalla capogruppo». In considerazione di ciò dichiarava «il licenziamento arbitrario e pertanto illegittimo: non è dato infatti comprendere perché la ricorrente non sia “passata” alla capogruppo, atteso che le sue funzioni non sono state in realtà soppresse, ma sono soltanto state trasferite» alla Holding. Il licenziamento veniva considerato altresì illegittimo anche per violazione del citato accordo sindacale, non essendo stata neppure presa in considerazione l’eventualità del riassorbimento della lavoratrice in una delle altre società del gruppo, nonostante l’importanza delle funzioni svolte. Quanto al requisito del pregiudizio imminente ed irreparabile ai fini della concessione del richiesto provvedimento d’urgenza di reintegra, esso veniva rinvenuto negli accertati carichi di famiglia (due figli minori) e nel fatto che «ove non venisse immediatamente reintegrata e ciò avvenisse all’esito della decisione di merito, subirebbe un danno grave e irreparabile alla sua immagine professionale, poiché verrebbe “tagliata fuori” dalla rete di pubbliche relazioni ed eventi sino ad oggi costruiti»